Droni e Privacy – art. 840

by Patentino Drone

Al giorno d’oggi parlare di droni ci obbliga a discutere di proprietà privata, diritto alla privacy e spazio aereo.

Indipendentemente dallo scopo del volo con il drone, bisogna considerare l’intricato mondo di regole tecniche per la sicurezza e per la tutela della privacy delle persone coinvolte. Molto spesso purtroppo le discussioni su droni e privacy si fondano su quello che detto il cugino o letto online sul sito dell’Eco del Roditore.

Il più piccolo dei droni “da esterni” dispone di dispositivi tecnici quali videocamera e memoria interna, tali da registrare, raccogliere e conservare video e immagini. Quando si parla di droni e privacy, il testo unico e fondamentale è il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Operare con i droni per attività ricreative è lecito e divertente, ma occorre sempre rispettare la privacy degli eventuali soggetti coinvolti nonché informarsi sulle regole previste dall’ENAC per il decollo, volo e atterraggio nelle zone di interesse.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel manuale Utilizzo di droni a fini ricreativi e privacy, chiarisce alcuni importanti punti su droni e privacy tra cui che il volo di un drone munito di telecamera in luogo pubblico (es., parchi, strade, spiagge) è permesso con il consiglio di evitare la ripresa di spazi personali e intimi. In aggiunta, ricorda il Garante, la diffusione delle riprese fatte con i droni può avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi.

Riprese che possano violare gli spazi privati altrui, come ad esempio case, proprietà private o giardini privati, sono da evitare in quanto potrebbero costituire una violazione delle norme penali vigenti.

Il consiglio generale su droni e privacy è quello di rispettare gli altri utilizzando i droni senza invadere la sfera personale e la proprietà privata degli altri, dove necessario spiegando con parole semplici le intenzioni benevole del volo.

Rimane fermo il diritto per i soggetti interessati di richiedere di non essere ripresi nel loro privato.

Droni e Privacy
Droni e Privacy: attenzione a telecamere e memorie
Corso A1/3 + A2

Proprietà privata

Il diritto romano non conosce di certo il concetto di droni e privacy ma definisce la proprietà privata secondo “dominus soli est dominus usque ad sidera et usque ad inferos”. In altre parole, il proprietario del suolo è proprietario dagli inferi sino alle stelle, estendendo quindi il concetto di proprietà dal sottosuolo fino a tutto lo spazio aereo sovrastante.

Codice civile

Il Codice Civile rivede la definizione romana all’art.840 ai sensi del quale “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non arrechi alcun danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle”.

Trattando di droni e privacy, l’art. 840 del Codice Civile va integrato con l’art. 823 del Codice della navigazione, secondo cui “il sorvolo dei fondi di proprietà privata da parte di aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l’interesse del proprietario del fondo”. 

In sostanza, la proprietà privata si estende allo spazio aereo se esiste un reale interesse del proprietario ad escluderne terzi. In altre parole, se un drone vola sul giardino di casa vostra, alle quote previste dalla norma e senza rimanervi fermo per “troppo tempo” nulla potete fare.

Sentenze Cassazione

Diverse sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 16 luglio 1969, Sent. 2622 e Cass. 21 ottobre 1991, Sent. n. 11117) chiariscono come il proprietario di un terreno non sia sempre e necessariamente proprietario dello spazio aereo, di contro il suo diritto di proprietà privata si può estendere allo spazio aereo in presenza di reali e concreti interessi sullo stesso.